A decorrere dal 30 giugno 2023 saranno operative le novità in materia di mediazione e negoziazione contenute al Capo IV sezione I dello schema di Decreto Legislativo di attuazione del nuovo processo civile, col titolo “modifiche in materia di mediazione, negoziazione assistita e arbitrato”.

Mediazione obbligatoria: estensione delle materie

Sostituendo l’art. 5 del D.lgs. 28/2010, il decreto legislativo attuativo della riforma civile, estende il novero delle materie nelle quali la mediazione è obbligatoria.

L’attuale elenco prevede l’obbligo, a pena di improcedibilità della domanda, di esperire la mediazione prima di promuovere una controversia nelle seguenti materie:

  • condominio
  • diritti reali
  • divisione
  • successioni ereditarie
  • patti di famiglia
  • locazione,
  • comodato
  • affitto di aziende
  • risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria
  • diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità
  • contratti assicurativi, bancari e finanziari
  • associazione in partecipazione
  • consorzio
  • franchising
  • contratti d’opera, di rete, di somministrazione
  • società di persone e subfornitura

Per queste controversie dunque, l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. La condizione di procedibilità può essere assolta, nelle rispettive materie di competenza, anche ricorrendo agli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie previsti dal Testo unico bancario, dal Testo unico dell’intermediazione finanziaria, dal Codice delle Assicurazioni, e dalle norme per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (L. 481/995).

L’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d’ufficio dal giudice non oltre la prima udienza.

Procedimenti esclusi dall’obbligo di mediazione

La condizione di procedibilità nelle materie indicate dall’art. 5 D.lgs. 28/2010 non opera nei procedimenti:

  • per ingiunzione, inclusa l’opposizione fino alla pronuncia sulle istante di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;
  • per convalida di licenza o sfratto fino al mutamento del rito;
  • di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite (art. 696 bis);
  • possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all’art. 703 comma 3 c.p.c.;
  • di opposizione o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata;
  • in camera di consiglio;
  • nell’azione civile nel processo penale;
  • nell’azione inibitoria del codice del consumo (art. 37 D.Lgs. n. 206/2005).

Opposizione a decreto ingiuntivo

Il nuovo articolo 5 bis L. n. 28/2010 stabilisce che in caso di opposizione a decreto ingiuntivo spetta a colui che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo proporre la domanda di mediazione. Alla prima udienza il giudice:

  • decide sulla provvisoria esecuzione;
  • fissa udienza successiva entro la quale deve essere stato esperito il tentativo di mediazione.

Se all’udienza fissata la mediazione non è stata esperita, il giudice dichiara la domanda improcedibile, revoca il decreto e provvede sulle spese.

Condominio e mediazione

Il nuovo art. 5-ter L. 28/2010 riconosce la legittimazione dell’amministratore del condominio ad attivare il procedimento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi.

Il verbale di conciliazione o la proposta del mediatore devono essere approvati dall’assemblea con la maggioranza dell’art. 1136 c.c. entro il termine indicato nel verbale o fissato nella proposta. In mancanza di approvazione entro il termine, la conciliazione si intende non conclusa.

Mediazione demandata dal Giudice

La Riforma amplia i poteri del Giudice di favorire la conciliazione della causa, consentendo fino al momento della precisazione delle conclusioni la possibilità di disporre con ordinanza motivata l’esperimento di un tentativo di mediazione.

Nella motivazione dell’ordinanza il giudice dovrà tenere conto delle seguenti circostanze:

  • la natura della causa;
  • lo stato dell’istruzione;
  • il comportamento delle parti;
  • ogni altra circostanza.

Anche la mediazione demandata è condizione di procedibilità della domanda e se la mediazione non risulta esperita entro la data dell’udienza fissata dal giudice nell’ordinanza, il giudice dichiara l’improcedibilità della domanda.

Durata massima della mediazione

L’art. 6 novellato dalla Riforma fissa la durata massima della mediazione in tre mesi, prorogabili di altri tre prima della scadenza e mediante accordo scritto dalle parti.

Il termine decorre dal deposito della domanda o dalla scadenza fissata dal giudice nel caso di mediazione demandata e non è soggetto a sospensione feriale.

Termini stringenti anche per il procedimento di mediazione. Il primo incontro deve tenersi non prima di 20 e non oltre 40 giorni dal deposito della domanda, salva diversa concorde indicazione delle parti.  La comunicazione, inviata dall’organismo di mediazione e contenente la designazione del mediatore e le informazioni relative al primo incontro, produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale ed impedisce la decadenza per una sola volta.

Possibilità di delega

La partecipazione delle parti alla mediazione è elemento strutturale e necessario al buon funzionamento dello strumento, ma in presenza di giustificati motivi, la riforma consente la possibilità di delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri di comporre la controversia.

L’assistenza dell’avvocato è indispensabile quando la mediazione è obbligatoria e quando è demandata dal giudice.

Mediazione in modalità telematica

La digitalizzazione diventa regola, come nel processo così anche nella mediazione, che può svolgersi con collegamento audiovisivo da remoto. In caso di mediazione telematica, ciascun atto del procedimento di mediazione è formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale e può essere trasmesso a mezzo pec.

Il verbale conclusivo, costituito da un unico documento, nativo digitale, comprensivo del verbale e dell’eventuale accordo, è firmato digitalmente dalle parti, nei casi di mediazione obbligatoria o demandata anche dai loro avvocati e per ultimo dal mediatore.

Proposta del mediatore

Nel caso in cui, a conclusione della mediazione non venga raggiunto l’accordo, il nuovo art. 11 consente al mediatore di formulare di propria iniziativa una proposta di conciliazione da allegare al verbale.

Resta ferma la possibilità per le parti di chiedere concordemente al mediatore, in qualunque momento del procedimento, di formulare una proposta di conciliazione.

Mediazione con le pubbliche amministrazioni

Per favorire la mediazione anche quando una delle parti è una pubblica amministrazione, il decreto delegato modifica l’art.1 della L. 20/94 inserendo un comma 1.1bis. in base al quale la responsabilità contabile dei rappresentanti delle amministrazioni pubbliche che concludono un accordo di conciliazione è limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o colpa grave, consistite nella negligenza inescusabile derivante dalla  grave violazione della legge o dal travisamento dei fatti. Espresso richiamo alla nuova disposizione sulla responsabilità contabile è inserito all’art. 11 bis del Dlgs 28/2010 sulla mediazione.

La finalità delle modifiche è quella di circoscrivere la responsabilità erariale dei rappresentanti delle pubbliche amministrazioni, che ravvisano la convenienza economica di conciliare durante la mediazione, ai casi di colpa particolarmente grave. L’effetto voluto dal legislatore delegato è quello di sottrarre al giudice contabile la valutazione delle scelte discrezionali del funzionario pubblico, purché non irragionevoli ed irrazionali, che lo abbiano indotto a conciliare la controversia con una transazione palesemente vantaggiosa.

La novella normativa sarà operativa dal 30 giugno 2023, come il resto delle disposizioni in tema di mediazione e negoziazione assistita. Tuttavia per i fatti commessi fino al 30 giugno 2023, resta operativa la limitazione della responsabilità erariale introdotta nell’ambito della disciplina legata all’emergenza pandemica di cui al D.l. 77/2021 (convertita in L. 2018/2021), in base alla quale il funzionario risponde solo dei danni conseguenti ad una condotta dolosamente posta in essere, ferma la responsabilità per i fatti causati da omissione o inerzia.

Sanzioni per mancata partecipazione alla mediazione

La novella normativa rivede anche le conseguenze della mancata partecipazione al procedimento di mediazione. Con l’inserimento dell’art. 12 bis, è stabilito che:

  • il giudice possa desumere argomenti di prova in giudizio, dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro di mediazione
  • quando la mediazione è condizione di procedibilità, il giudice condanni la parte che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento al bilancio dello Stato del doppio del contributo unificato
  • all’esito del giudizio, sempre nei casi di mediazione obbligatoria o demandata, il giudice possa condannare la parte soccombente al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata, comunque non superiore al massimo delle spese del giudizio maturate dopo la conclusione della mediazione
  • Nel caso poi in cui il soggetto assente in mediazione senza giustificato motivo sia una pubblica amministrazione, la novella prevede che il Giudice trasmetta al Pubblico Ministero presso la Corte dei Conti la copia del provvedimento di condanna al doppio del contributo unificato.

Restano sostanzialmente analoghe le conseguenze (art. 13) in ordine alla condanna alle spese per la parte anche vittoriosa nel giudizio che abbia rifiutato la proposta del mediatore.

Mediazione e gratuito patrocinio

La riforma inserisce poi un  nuovo capo II bis al D.gls 28/2010 dedicato al patrocinio a spese dello Stato nella mediazione obbligatoria, consentendo il gratuito patrocinio, quando è raggiunto l’accordo,  per la parte non abbiente che necessiti dell’assistenza dell’avvocato.

La domanda è proposta dall’interessato o dall’avvocato, personalmente, con raccomandata o a mezzo pec o con servizio elettronico, al consiglio dell’ordine degli avvocati dove ha sede l’organismo di mediazione competente.

Nessuna indennità è dovuta all’organismo dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda (art. 17 co.6).

Incentivi fiscali

Per favorire il ricorso alla mediazione sono previste anche agevolazioni fiscali.

L’art. 17 del D.l.gs 28/2010 prevede:

  • l’esenzione dall’imposta di bollo, e da ogni spesa, tassa o diritto di tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione;
  • l’esenzione dall’imposta di registro entro il limite di valore di 100 mila Euro per il verbale contenente l’accordo di conciliazione.

L’art. 20 del D.lgs. n. 28/2010 regola il credito d’imposta in favore delle parti e degli organismi di mediazione e riconosce

  • un credito di imposta pari all’indennità corrisposta e fino a concorrenza di Euro 600, in caso di accordo di conciliazione;
  • in caso di mediazione obbligatoria o demandata, un credito di imposta del compenso del proprio avvocato, nei limiti previsti dai parametri forensi e fino a concorrenza di Euro 600;
  • in caso di conclusione di un accordo di conciliazione a causa introdotta, è riconosciuto un credito di imposta per il contributo unificato versato per il giudizio estinto, nel limite di quanto versato e fino ad un importo massimo di 518 Euro.

La norma fissa anche un limite complessivo del credito per procedura pari ad euro 600 ed un importo massimo annuale in caso di pluralità di procedure pari a :

  • Euro 2400 per le persone fisiche,
  • Euro 24 mila per le persone giuridiche.

In caso di insuccesso della procedura, i crediti di imposta sono ridotti alla metà.

 

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