L’Usura Sopravvenuta è stata oggetto della recente sentenza del Tribunale di Roma XVII Sezione la n° 16841 pubblicata il 2.9.2019, tratta il tema appunto della c.d. “Usura sopravvenuta“.
La sentenza richiama la nota pronuncia della Corte di Cassazione a SS.UU n° 24675 del 19.10.2017 che in maniera definitiva esclude la configurazione tecnico-giuridica della c.d. “usura sopravvenuta”, rispetto agli interessi inizialmente pattuiti al momento della stipula del contratto di mutuo.

Usura Sopravvenuta: la Sentenza.

La sentenza nell’argomentare sottolinea che “Essa riguarda l’applicabilità o meno delle norme della Legge n.108 del 1996“, ai contratti di mutuo stipulati prima dell’entrata in vigore di quest’ultima e consiste, più precisamente, nel chiarire quale sia la sorte della pattuizione di un tasso d’interesse che, a seguito dell’operatività del meccanismo previsto dalla stessa legge per la determinazione della soglia oltre la quale un tasso è da qualificare usurario, si riveli superiore a detta soglia.

Peraltro la questione della configurabilità di una “usura sopravvenuta” si pone non soltanto con riferimento ai contratti stipulati prima dell’entrata in vigore della legge n.108 del 1996, ma anche con riferimento a contratti successivi all’entrata in vigore della legge recanti tassi inferiori alla soglia dell’usura, superata poi nel corso del rapporto per effetto della caduta dei tassi medi di mercato, che sono alla base del meccanismo legale di determinazione dei tassi usurari: meccanismo basato, appunto, secondo la L. n.108, art. 2, sulla rilevazione trimestrale dei tassi medi praticati per le varie categorie di operazioni creditizie, sui quali viene applicata una determinata maggiorazione. E si pone, in teoria, con riguardo sia ai tassi contrattuali fissi che a quelli variabili, anche se in pratica sono essenzialmente i primi a fornire la casistica sinora nota, dato che la “variabilità consente normalmente di assorbire gli effetti del calo dei tassi medi di mercato”. E la recente costante diminuzione dei tassi che gli istituti di Credito applicano ai mutui, a seguito della consistente riduzione dell’Euribor, sta sicuramente portando vecchi mutui ad essere al limite, se non al di sopra , del tasso soglia.

La Cassazione pertanto dichiarava testualmente: “Deve perciò concludersi che è impossibile affermare, sulla base delle disposizioni della L. n. 108 del 1996 , diverse dall’art. 644 c.p. , e art. 1815 c.c. , comma 2, come da essa novellati, che il superamento del tasso soglia dell’usura al tempo del pagamento, da parte del tasso convenzionale inferiore a tale soglia al momento della pattuizione, comporti la nullità o l’inefficacia della corrispondente clausola contrattuale o comunque l’illiceità della pretesa del pagamento del creditore”.

Usura Sopravvenuta: possiamo difenderci.

Tuttavia già allora la stessa Corte si poneva un problema di “buona fede“ argomentando che “la violazione del canone di buona fede non è riscontrabile nell’esercizio in sè considerato dei diritti scaturenti dal contratto, bensì nelle particolari modalità di tale esercizio in concreto, che siano appunto scorrette in relazione alle circostanze del caso. In questo senso può allora affermarsi che, in presenza di particolari modalità o circostanze, anche la pretesa di interessi divenuti superiori al tasso soglia in epoca successiva alla loro pattuizione potrebbe dirsi scorretta ai sensi dell’art.1375 c.c.; ma va escluso che sia da qualificare scorretta la pretesa in sè di quegli interessi, corrispondente a un diritto validamente riconosciuto dal contratto”.

Il Tribunale di Roma Sez XVII non condivide, tuttavia, l’interpretazione sulla c.d. buona fede contrattuale sostenuta dalla Cassazione, tant’è che afferma che “atteso che non è vero che la titolarità di un diritto, soprattutto se di fonte contrattuale, non possa trovare una limitazione nella fase della sua esecuzione, laddove circostanze sopravvenute abbiano prodotto la violazione di norme di portata generale, sino a provocare una sorta di “abuso del diritto”. Come conseguenza ne deriva la necessità di qualificare la c.d. buona fede che entrambe le parti (creditore-Banca-Debitore cliente) debbono tenere durante la vigenza di un contratto di mutuo.

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Ci soccorre l’art. 1375 del codice civile che tratta la “buona fede esecutiva” che è uno strumento che dirige la condotta concreta da tenersi nell’adempimento e per superare gli ostacoli che all’adempimento puntuale possono frapporsi. Soprattutto nei contratti a tratto continuativo, come nel caso dei mutui la cui durata ormai sempre più lunga sino a raggiungere i 30 anni, il dovere contrattuale, inteso esso pure secondo buona fede, è ben lungi dall’indicare analiticamente alla parte tutti gli accorgimenti che deve prendere di giorno in giorno per osservare suoi doveri. Ma in tutti i contratti, tanto nel diritto romano quanto nel diritto civile vigente, l’obbligazione va soddisfatta secondo buona fede, nel senso che il debitore deve farsi carico delle esigenze del creditore, e viceversa. E non è affatto superfluo sostenere che l’obbligo della buona fede esecutiva sia previsto espressamente dall’art. 1375 c.c..

Tale articolo fornisce al debitore (nel nostro caso il mutuatario) la fonte positiva che lo autorizza ad esigere dal creditore (Istituto di Credito) un contegno da alleato, non da avversario, e questo sia nell’animo che dirige l’attivita di adempimento, sia nel corpo che la mette in esecuzione.

Pertanto, nel caso in cui, durante la vigenza di un contratto di mutuo il tasso applicato ad origine al mutuo divenga “oltre soglia”, ciò non può consentire al mutuatario di avviare una procedura giudiziale per “usura sopravvenuta”, bensì come dice condividendo il Tribubale di Roma “Si ragiona in tema di diritte reali che per la loro natura sono da considerare etero-determinati e che al variare della causa petendi producono una diversa domanda giuduiziale”. Per questo il consumatore o il privato in genere, anche se imprenditore, può espressamente richiamarsi al principio della “buona fede esecutiva” rivolgendosi alla Banca che ha concesso il mutuo allorchè rilevato, tramite una preanalisi, il superamento del tasso soglia possa indurre per via extragiudiziale e bonaria l’Istituto di Credito a riportare il tasso a condizioni di mercato più favorevoli, pretendendo, in ultima analisi, in caso di diniego da parte della Banca l’applicazione del tasso soglia ovvero di quello legale.

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