Il Piano del Consumatore viene proposto grazie alle direttive che si ricavano dalle diverse pronunce. L’applicazione della Legge 3/2012 sul Sovraindebitamento in ambito nazionale sta avendo una costante e proficua applicazione come dimostrano numerose sentenze di Tribunali.

Piano del Consumatore: Tempi di Definizione

La durata della procedura per la definizione del piano del consumatore per la composizione della crisi da sovraindebitamento ex art. 9 Legge 3/2002 sicuramente varia in base al carico di lavoro del Tribunale Fallimentare, ma già da un monitoraggio sulla durata del procedimento in ambito nazionale si può affermare che non si va al disotto di 18 mesi allorchè si tratta di una procedura non molto complessa; ovviamente i tempi si allungano in caso di Piani particolarmente complessi e che implicano il ricorso a procedure di vendita di immobili.

Citiamo ad esempio il caso di un Piano del consumatore omologato il 31 luglio 2019 dal Tribunale di Treviso Sezione Seconda Civile.

  1. Il 18.1.2018 il legale per conto della cliente chiedeva all’Organismo di Composizione della Crisi la nomina di un professionista (gestore della crisi).
  2. In data 29.4.2019 la ricorrente ha depositato proposta di Piano del Consumatore ex art.9 L.3/2012 chiedendo la fissazione dell’udienza ex art. 12 bis Legge 3/2012 per aprire la procedura.
  3.  In data 20.5.2019 il Giudice ha emesso decreto ex art.9 comma 3ter della citata legge chiedendo chiarimenti ed integrazioni.
  4. Il 4.6.2019 il Giudice con proprio decreto fissava per la comparizione delle parti l’udienza del 18.7.2019 disponendo la comunicazione ai creditori e la trascrizione del decreto.
  5. Il 31.7.2019 il Tribunale di Treviso Sez. Seconda Civile ha omologato il “Piano del Consumatore”; ha disposto che non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive e la comunicazione del decreto di omologa a tutti i creditori a cura dell’OCC.2)

Requisiti richiesti dalla procedura ex art.9 L. 3/2012

  1. Il ricorrente deve essere definito “consumatore” ai sensi dell’art. 6 c.2, lett. b L. 3/2012, ovvero la persona fisica ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività professionale o imprenditoriale eventualmente svolta.
  2. Il ricorrente è in stato di sovraindebitamento per aver contratto debiti (mutui-prestiti personali etc…) ai quali non è più in grado di far fronte con il pagamento delle rate mensili e la natura dei debiti contratti risulta esclusivamente privata.
  3. La ragione della crisi deve essere rappresentata essenzialmente da: perdita di lavoro, problemi sullo stato di salute; spese mediche di particolare importo; separazione tra i coniugi etc… quindi perdita di una fonte di reddito, permanere di stato di disoccupazione o altri motivi oggettivi.
  4. Occorre dimostrare la c.d. “meritevolezza”, per cui si deve escludere che il consumatore abbia contratto obbligazioni senza la ragionevole certezza di poterle adempiere, ovvero abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche ricorrendo a credito non proporzionato alle proprie capacità reddituali.

La recente giurisprudenza ritiene che il parametro a cui fare riferimento nella valutazione della “meritevolezza” deve essere quello della diligenza dell’uomo medio. In particolare il consumatore sarà sempre responsabile delle conseguenze relative alle proprie scelte economiche, ma la norma prevede il ricorso al concetto del “buon pater familias”.

Il piano deve essere fattibile, attestato dall’OCC ed idoneo ad assicurare, anche se in misura ridotta, i crediti dei terzi.

Contattaci

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie. Maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi