Sulla questione della Mediazione Delegata dal Giudice di particolare interesse è il contenuto della ordinanza del Tribunale di Bari, II Sezione Civile – ordinanza del 22/01/2019

Mediazione Delegata del Giudice: Commento

In tema di mediazione delegata ex. art. 5 comma 2 del dlgs. 28/2010 il Tribunale di Bari detta alcune condizioni affinchè il tentativo di conciliazione possa svolgersi nel miglior modo possibile. In particolare con la cennata ordinanza il Giudice da particolare significato non solo alla presenza delle parti in mediazione, ma anche dello effettivo svolgimento della mediazione medesima, richiamando all’uopo le sanzioni previste per la mancata o non oggettiva definizione della mediazione; fra l’altro, il richiamo all’Organismo che prevede la possibilità della proposta da parte del mediatore, manifesta la volontà del Giudice di far definire concretamente la mediazione con un verbale di conciliazione.

In particolare l’ordinanza prescrive:

  • partecipazione personale delle parti al procedimento di mediazione. Compresa la parte che nel corso del processo è risultata essere contumace;
  • accurata verbalizzazione da parte del mediatore delle attività svolte dinanzi a sè con contestuale indicazione delle ragioni a fondamento del rifiuto della parte a proseguire nell’attività di mediazione;
  • necessità di rendere edotte le parti sulle conseguenze della mancata partecipazione tanto in termini di spese processuali quanto in termini di sanzioni irrogabili;
  • ricorrere ad un organismo il cui regolamento concede al mediatore la possibilità di avanzare una proposta. Ciò anche nella circostanza in cui le parti non glielo richiedano ed in assenza di uno o più convenuti.

Mediazione Delegata del Giudice: ecco il Testo Integrale

rilevato che va, infine, evidenziata la necessità che:

  1. le parti compaiano personalmente nel corso del procedimento di mediazione;
  2. vi sia un’accurata verbalizzazione da parte del mediatore delle attività svolte innanzi a sé (Tribunale di Roma ordinanza 17.12. 2015 e sentenza 29 settembre 2014) e, in particolar modo, delle ragioni del rifiuto della parte a proseguire nell’attività di mediazione (Tribunale di Roma 26.01.2016);
  3. le parti abbiano ben chiara la valutazione, anche ai fini delle spese processuali, della condotta della parte ingiustificatamente assente nel procedimento di mediazione demandata, e la possibilità di utilizzo dell’articolo 116 cpc a carico della parte convocata che non partecipa senza giustificazione al procedimento di mediazione, in funzione integrativa del materiale probatorio acquisito (Tribunale di Roma 17 febbraio 2015);
  4. l’attore nell’intraprendere il procedimento di mediazione individui un organismo nel cui regolamento è previsto che il mediatore possa fare la proposta anche quando le parti non gliene facciano richiesta o anche in assenza di uno o più convenuti
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