I costi rimborsabili per la Cessione del Quinto si possono richiedere e, dopo averli calcolati, possono essere ridati indietro. La cessione del quinto è un prodotto finanziario notevolmente utilizzato dal consumatore negli ultimi anni in quanto consente alla banca o alla finanziaria erogante di prelevare una quota dello stipendio o della pensione direttamente dal datore di lavoro o dall’ente previdenziale.

Sovente il consumatore decide di estinguere il finanziamento in anticipo rispetto ai tempi contrattualmente concordati, versando alla finanziaria l’intero importo ancora dovuto: il consumatore in tal caso, a cosa avrà diritto come rimborso?

Costi rimborsabili: I costi accessori del finanziamento dietro cessione del quinto

Per fare ciò, è necessario distinguere le varie tipologie di costi accessori che si applicano in un’operazione di cessione del quinto, per poi individuare quali sono quelle rimborsabili.

  1. In primo luogo, vi sono le c.d. commissioni bancarie/finanziarie, che sono un corrispettivo che le Finanziarie applicano per il sol fatto di aver messo a disposizione del cliente una data somma di denaro.
  2. In più, le finanziarie chiedono la stipula di polizze “rischio vita” e “rischio impiego”.
  3. Infine altri costi sono quelli accessori relativi alle commissioni di intermediazione

Costi rimborsabili: I costi up front ed i costi recurring

Bisogna quindi accertare quali sono i costi rimborsabili in conseguenza dell’estinzione anticipata del finanziamento.

Quali costi sono recurring e dunque sono rimborsabili. Scendendo nel dettaglio, occorre chiarire quali siano in concreto i costi recurring ovvero quelli che si dovranno rimborsare.

  1. Per quanto concerne le commissioni bancarie/finanziarie, i costi rimborsabili sono quelli che riguardano le operazioni di prelievo mensile della rata di finanziamento.
  2. Nel contesto delle commissioni di intermediazione, sono poi rimborsabili gli addebiti riconducibili alle attività eventualmente svolte dall’agente finanziario, anche in tal caso soltanto in riferimento al periodo successivo alla stipula del contratto.
  3. Un’ultima categoria di costi rimborsabili, infine, è rappresentata dai costi di polizza vita e di impiego, i quali configurano senz’altro come costi recurring che in quanto tali sono oggetto di rimborso nei limiti del periodo di polizza non goduto dal cliente.

Calcoliamo i Costi rimborsabili.

Ulteriore questione è, inoltre, quella della quantificazione dei costi rimborsabili, per capire come debbano quantificarsi in concreto tali esborsi.

L’art. 125 sexies del Testo Unico Bancario individua – quale criterio da applicarsi per liquidare le somme rimborsabili – quello c.d. della pro rata temporis che valorizza il momento in cui il rapporto di credito è stato estinto, secondo il principio per cui prima verrà estinto il finanziamento rispetto al termine contrattualmente predeterminato, maggiori saranno i costi recurring che dovranno essere rimborsati al cliente.

Al contrario in prossimità della scadenza naturale del finanziamento, la quantificazione delle spese da ripetere risulterà estremamente più bassa.

Costi rimborsabili e le strade per ottenerli

Il consumatore che ha estinto anticipatamente la cessione del quinto e non ha ricevuto alcun rimborso può fare reclamo alla Finanziaria. In seguito alla mancata risposta nel termine di 30 giorni dal ricevimento della missiva, ovvero di risposta negativa , il cliente può fare:

  1. Il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario che ha tempi contenuti e costi irrisori, anche se le sue decisioni non sono vincolanti ed il giudizio non consente di citare testimoni o richiedere consulenze tecniche d’ufficio.
  2. In alternativa, il consumatore può iniziare un giudizio civile che ha tempi più lunghi e costi maggiori.

Costi rimborsabili: che tempo abbiamo per richiederli?

La prescrizione del diritto al rimborso dei costi accessori collegati al residuo periodo successivo all’estinzione del finanziamento- ha durata decennale e decorre dalla data di estinzione anticipata del prestito.

Dopo questa disamina, ecco elencati di sotto, i Costi Rimborsabili riguardo la Cessione del Quinto e la sua estinzione

  1. Commissioni bancarie/finanziarie: Possono essere oggetto di rimborsi i costi legati al prelievo periodico delle rate dello stipendio e delle pensioni, per il periodo successivo alla estinzione:

  2. Commissioni di intermediazione: se l’attività di intermediazione si sviluppa anche dopo la stipula della cessione.

  3. Costi per polizze vita e rischio impiego: sono rimborsabili gli oneri relativi ai periodi successivi alla estinzione.

Pertanto, se hai estinto anticipatamente una cessione del quinto o delega e la finanziaria non ti ha restituito i costi rimborsabili, lo Studio Santalco, con soli €20,00 di tassa per il ricorso e l’iscrizione all’Associazione dei Consumatori AIACE, ti assisterà per recuperare le somme a te dovute.

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