Il D. Lgs. n. 81/2015, che ha riformato la disciplina del contratto di apprendistato, in merito all’aspetto “formativo” del contratto di “Apprendistato professionalizzante” stabilisce che ciascun datore di lavoro è responsabile della formazione interna di tipo professionalizzante, nonché della formazione finalizzata all’acquisizione di competenze di base e trasversali laddove sia presente un’offerta formativa pubblica.

Il 2° comma dell’art. 44, in particolare, stabilisce che “Gli accordi interconfederali e i contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono, in ragione del tipo di qualificazione professionale ai fini contrattuali da conseguire, la durata e le modalità di erogazione della formazione per l’acquisizione delle relative competenze tecnico-professionali e specialistiche”, mentre il 3° comma, stabilisce che “La formazione di tipo professionalizzante, svolta sotto la responsabilità del datore di lavoro, è integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dalla offerta formativa pubblica, interna o esterna alla azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali…”; inoltre, così come previsto nelle Circolari n. 29 dell’11/11/2011 e n. 5 del 21/01/2013 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, “…in caso di inadempimento nell’erogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che sia tale da impedire la realizzazione delle attività formative, lo stesso datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento…

La formazione relativa al contratto di apprendistato professionalizzante si compone pertanto di:

  1. Una parte di formazione professionalizzante;
  2. Una parte di formazione finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e trasversali.

La formazione professionalizzante interna all’azienda deve essere effettuata sotto la responsabilità del datore di lavoro e nel rispetto delle seguenti caratteristiche organizzative:

  • Svolta e organizzata secondo gli obiettivi e i contenuti previsti dal Piano formativo individuale;
  • Verificabile nella sua esecuzione;
  • Attestata nei confronti dell’apprendista;
  • Garantita da un tutor o un referente aziendale;
  • Impartita da soggetti e/o formatori interni o esterni all’impresa dotati di idonee professionalità;
  • Svolta in luoghi idonei alla modalità di formazione e nel rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

La formazione esterna finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e trasversali definita e realizzata con il concorso pubblico, nei limiti delle risorse disponibili, deve essere erogata da organismi accreditati dalla Regione Siciliana.

Lo Studio Santalco è in grado di supportare i datori di lavoro lungo tutto l’arco del contratto di apprendistato, offrendo loro consulenza ed assistenza affinché possano adempiere a quanto stabilito dalla nuova normativa in materia di formazione e, di conseguenza, evitare le sanzioni previste in caso di inadempimenti.

I servizi che lo STUDIO SANTALCO scrivente è in grado di offrire, in particolare, sono i seguenti:

  • Definizione del Piano formativo individuale, sulla base di quanto stabilito dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali;
  • Programmazione e calendarizzazione dei percorsi formativi;
  • Predisposizione dei registri;
  • Rilascio dichiarazioni di competenze annuali.
Contattaci

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie. Maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi