La Sospensione termini per i pagamenti contributi Inps si applica prima ai Comuni della zona rossa della Lombardia e Veneto e a breve seguirà altra Circolare da emanare a seguito dei successivi DPCM. Con la Circolare n. 37 del12.3.2020 l’Inps fornisce prime istruzioni ai Comuni della prima zona rossa relative alle misure previste dal decreto-legge 2 marzo 2020 n° 9:

  • Sospensione degli adempimenti e del versamento dei contributi
  • Previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione
  • Obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, disposta
  • Con il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti di
  • Sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse
  • All’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Istruzioni contabili.
  • Variazioni al piano dei conti

Sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi

L’articolo 5 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, ha disposto la sospensione dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020, nei comuni individuati nell’allegato 1 al D.P.C.M. del 1° marzo 2020.

Il datore di lavoro privato o il committente sono responsabili del versamento della quota a carico del lavoratore e, pertanto, nel caso in cui essi usufruiscano della sospensione contributiva, verrà sospesa sia la quota a proprio carico, sia quella a carico del lavoratore.

Il datore di lavoro o il committente che sospende il versamento della contribuzione, ma che contemporaneamente opera la trattenuta della quota a carico del lavoratore, è tenuto obbligatoriamente a versare quest’ultima alle ordinarie scadenze legali di versamento.

Soggetti interessati alla sospensione contributiva ai sensi dell’articolo 5 del D.L. n. 9/2020

Destinatari della sospensione degli adempimenti e del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali sono i soggetti rientranti nelle seguenti categorie:

  1. I datori di lavoro privati (anche datori di lavoro domestico, aziende del settore agricolo, aziende con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica);
  2. I lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoli);
  3. I committenti e i liberi professionisti obbligati alla Gestione separata.

I contributi previdenziali ed assistenziali oggetto di sospensione sono quelli con scadenza legale di adempimento e di versamento nell’arco temporale dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020.

Nella sospensione sono ricompresi i versamenti relativi ai piani di ammortamento emessi sulle dilazioni già concesse dall’Istituto. Pertanto, sono sospesi i pagamenti di tutte le rate, compresa la prima, la cui scadenza per il versamento rientra nell’arco temporale dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020.

Soggetti interessati alla sospensione contributiva ai sensi dell’articolo 8 del D.L. n. 9/2020: imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator

In applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 8 del citato decreto-legge e tenuto conto delle previsioni di cui all’articolo 1 del decreto 24 febbraio 2020 del Ministro dell’Economia e delle finanze, la sospensione fino al 30 aprile 2020 degli adempimenti e dei versamenti contributivi è concessa ai soggetti regolarmente iscritti alle diverse gestioni ed operanti alla data del 2 marzo 2020 nel territorio nazionale.

Destinatari della sospensione del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali sono i soggetti rientranti nelle seguenti categorie:

  • I datori di lavoro privati;
  • I lavoratori autonomi (commercianti);
  • I committenti obbligati alla Gestione separata.

I contributi previdenziali ed assistenziali oggetto di sospensione sono quelli con scadenza legale di adempimento e di versamento nell’arco temporale dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020.Si precisa altresì che la sospensione

Aziende con dipendenti

Alle posizioni contributive relative alle aziende operanti nel territorio dei comuni di cui all’allegato 1 sarà attribuito il codice di autorizzazione “7H”, che assume il nuovo significato di “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto Legge n. 9/2020, Art. 5”.

Analogamente, le matricole aperte nei confronti delle imprese turistico-ricettive, delle agenzie di viaggio e turismo e dei tour operator saranno contraddistinte dal codice di autorizzazione “7L”, che assume il significato di “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto Legge n 9/2020, Art. 8”.

Contribuzione sospesa da versare al Fondo di Tesoreria

Con il messaggio n. 23735/2007, l’Istituto ha chiarito che la sospensione contributiva si applica anche alle quote di TFR da versare al Fondo di Tesoreria, trattandosi di contribuzione previdenziale equiparata, ai fini dell’accertamento e della riscossione, a quella obbligatoria dovuta a carico del datore di lavoro.

Artigiani e commercianti

L’articolo 5 prevede la sospensione degli adempimenti e dei versamenti previdenziali da parte dei titolari di qualsiasi attività ubicata nei comuni di cui all’allegato 1 al DPCM del 1° marzo 2020. Tuttavia, si rileva che per gli iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e dei commercianti nel periodo di sospensione non sono previste scadenze di versamento riferite alla contribuzione corrente.

L’articolo 8, invece, individua quali destinatari i titolari di imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator. Si evidenzia che per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione degli esercenti attività commerciali nel periodo di sospensione non sono previste scadenze di versamento riferite alla contribuzione corrente.

Liberi professionisti e committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995

Per i committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, sono sospesi gli adempimenti e i versamenti dei contributi dovuti relativi ai compensi effettivamente erogati così come sotto specificato: articolo 5 decreto-legge n. 9/2020 (scadenza legale di adempimento e versamento nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020) e articolo 8 decreto-legge n. 9/2020 (scadenza legale di adempimento e versamento nel periodo dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020):compensi erogati nei mesi di dicembre 2019 e gennaio 2020: risulta sospeso l’invio dei flussi Uniemens; compensi erogati nei mesi di febbraio e marzo 2020: risulta sospeso sia l’invio dei flussi Uniemens che il versamento della contribuzione dovuta.

Contributi dovuti da datori di lavoro domestico

Nell’arco temporale indicato dal citato decreto-legge giunge a scadenza il pagamento dei contributi per lavoro domestico relativo al primo trimestre 2020. La sospensione del termine di versamento, se ricadente nel periodo interessato, opera anche per tutti i contributi pregressi dovuti dai datori di lavoro che, a fronte di comunicazione di assunzione, hanno ricevuto dall’Inps la lettera di accoglimento in cui viene indicato il termine di pagamento “entro 30 giorni dal ricevimento”

In caso di cessazione del rapporto di lavoro, la scadenza del versamento, che deve essere effettuato entro 10 giorni dalla data di fine attività, è oggetto di sospensione se ricade entro il 30/04/2020.

Comuni di cui all’allegato 1) al DCPM del 23 febbraio 2020

In vigore dal 19 ottobre 2016 REGIONE LOMBARDIA:

  1. Bertonico;
  2. Casalpusterlengo;
  3. Castelgerundo;
  4. Castiglione D’Adda;
  5. Codogno;
  6. Fombio;
  7. Maleo;
  8. San Fiorano;
  9. Somaglia;
  10. Terranova dei Passerini.

REGIONE VENETO:

  1. Vò.
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