Il Piano del Consumatore: la proposta è ammissibile anche senza deposito del fondo spese; è sufficiente un acconto.
Cass.Civile, Sez I,19 dicembre 2019,n°34105 – Pres. Didone.
In tema di procedura per la composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla L. 3 del 2012, la Corte di Cassazione ha affrontato la questione se sia legittimo o meno imporre al debitore ricorrente, a pena di inammissibilità, il deposito di una somma a titolo di fondo spese per l’avvio della Procedura. Analizzando la questione, la Corte di Cassazione ha effettuato un confronto tra quanto previsto dalla L. 3/2012 e quanto statuito in materia di concordato preventivo. La mancanza di disposizioni analoghe nella legge che disciplina la Procedura del Piano del Consumatore, ovvero di richiami espressi alla disciplina del concordato, indicano che l’intenzione del legislatore sia stata proprio quella di esentare la procedura di sovraindebitamento da quanto previsto espressamente per il concordato.
Piano del Consumatore: vediamo come.
Le disposizioni in materia di compensi dell’OCC ed in particolare il “Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento” stabilisce che:
- La misura del compenso è preventivamente resa nota dall’OCC al debitore con un preventivo;
- L’OCC deve rendere noto ai creditori l’accordo concluso con il debitore in merito al proprio compenso;
- All’OCC è fatto divieto di percepire compensi o altre utilità direttamente dal debitore;
- La liquidazione del compenso avviene all’esito della Procedura, fatta salva la possibilità di percepire acconti sul compenso finale.
Pertanto la Cassazione ha dichiarato la mancanza di qualsivoglia fondamento giuridico del provvedimento che condizioni l’ammissibilità della domanda di accesso alla Procedura al preventivo deposito di un fondo spese volto a coprire i compensi e le spese spettanti all’OCC, determinando – al contrario – un simile provvedimento una lesione dell’effettivo diritto del debitore di avvalersi della Procedura.
Al fine di dare maggiore contezza del contenuto della sentenza citata in premessa, si riporta integralmente la conclusione della stessa: