Commento a Tribunale di Salerno, Sez. I civile, sentenza 19 ottobre 2026, n. 4820 (R.G. 825/2023, giudice dott. Mattia Caputo) – Avv. Giuseppe Santalco
Il caso
Una banca ottiene il decreto ingiuntivo n. 3177/2022 per 37.409,99 euro nei confronti di una società e del suo garante: saldo di un mutuo chirografario, di una linea di anticipo fatture e di uno scoperto di conto corrente, dopo il recesso comunicato il 15 novembre 2022. Gli ingiunti propongono opposizione nel gennaio 2023, con un unico motivo: il recesso cumulativo dai tre rapporti sarebbe stato arbitrario e contrario a correttezza e buona fede. Nel corso del giudizio interviene la società cessionaria del credito.
Alla prima udienza il giudice concede la provvisoria esecuzione del decreto e onera la parte opposta, cioè la banca, di avviare la mediazione obbligatoria prevista dall’art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 28/2010, nel testo applicabile ratione temporis. La banca vi provvede; gli opponenti non partecipano e la procedura si chiude con verbale negativo, depositato il 5 giugno 2024.
La decisione
Il Tribunale ritiene la domanda monitoria procedibile, perché il tentativo è stato esperito dall’opposta. Nel merito rigetta l’opposizione: il recesso della banca, a fronte di un’esposizione non rientrata nonostante le richieste, non è abusivo. Conferma quindi il decreto e condanna gli opponenti alle spese. Infine, poiché non hanno partecipato alla mediazione senza giustificato motivo, li condanna in solido, ai sensi dell’art. 12-bis, comma 2, d.lgs. 28/2010, a versare una somma all’entrata del bilancio dello Stato.
Osservazioni
1. L’onere di avviare la mediazione. La sentenza segue la soluzione delle Sezioni Unite (Cass., S.U., 18 settembre 2020, n. 19596): nell’opposizione a decreto ingiuntivo l’onere di promuovere la mediazione grava sul creditore opposto, attore in senso sostanziale. La riforma Cartabia ha poi codificato il principio nell’art. 5-bis d.lgs. 28/2010. Corretta anche la sequenza: la mediazione si avvia dopo la decisione sulla provvisoria esecuzione, come la stessa banca aveva ricordato richiamando l’allora vigente art. 5, comma 4.
2. Chi non partecipa. Gli opponenti, che contestavano il comportamento della banca e avevano quindi interesse a un confronto, non si sono presentati. Come nella sentenza del Tribunale di Lodi n. 255/2026, l’assenza senza giustificato motivo comporta una sanzione economica a favore dello Stato.
3. Motivazione e dispositivo non coincidono sulla misura della sanzione. Al punto 6 della motivazione il giudice condanna gli opponenti a versare una somma pari al contributo unificato, che era la misura del previgente art. 8, comma 4-bis. Nel dispositivo la condanna è invece a una somma pari al doppio del contributo unificato, come prevede l’art. 12-bis, comma 2, richiamato in entrambe le parti della sentenza. Il dispositivo è coerente con la norma citata, ma la discrepanza resta e potrà avere rilievo in sede di correzione o di impugnazione. Sullo sfondo c’è una questione più ampia: per la procedibilità il giudice applica la disciplina previgente, perché il giudizio è iniziato nel gennaio 2023; per la sanzione applica la norma introdotta dalla riforma Cartabia, verosimilmente perché la mediazione è stata avviata dopo il 30 giugno 2023. È una lettura possibile, ma sul regime applicabile ai giudizi pendenti la giurisprudenza di merito non è uniforme.
In pratica
Nelle opposizioni a decreto ingiuntivo in materia bancaria il creditore opposto deve attivare la mediazione nel termine assegnato dal giudice, pena l’improcedibilità della domanda e la revoca del decreto. Il debitore opponente, una volta convocato, ha interesse a partecipare di persona o tramite un rappresentante con poteri effettivi: l’assenza ingiustificata comporta la condanna al versamento di una somma allo Stato, che per le mediazioni regolate dall’art. 12-bis è pari al doppio del contributo unificato. Chi riceve una sentenza in cui motivazione e dispositivo divergono sulla misura della sanzione farà bene a valutare subito il rimedio.