Piano del Consumatore

Dal 2012, grazie alla  Legge 27 gennaio 2012, n. 3 Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento. per i consumatori che hanno difficoltà a gestire i propri debiti, vi  è la possibilità: quella di ricorrere al cosiddetto “Piano del Consumatore”.

Si tratta dell’opportunità, attraverso un piano di ristrutturazione, di rinegoziare i propri debiti che andrebbero così onorati tenendo in considerazione le reali possibilità finanziarie ed economiche del soggetto indebitato.

Quali debitori possono  accedere al piano del consumatore

Al Piano del Consumatore può accedere esclusivamente il “consumatore” inteso come persona fisica che abbia contratto debiti per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale.

Le condizioni dei debitori  per accedere al Piano del Consumatore

Per accedere al “Piano del Consumatore” non basta la qualifica di consumatore ,ma sono necessari ulteriori presupposti.

Il debitore , innanzitutto, deve trovarsi in stato di sovraindebitamento: l’ammontare del proprio debito deve essere tale da non permettere al consumatore di risanarlo con il proprio patrimonio prontamente liquidabile.

Inoltre:

  1. Deve essere un consumatore, non un soggetto fallibile.
  2. Non aver chiesto nei 5 anni precedenti alcune delle procedure previste per il risanamento dei debiti
  3. Fornire tutta la documentazione idonea sul proprio bilancio economico familiare.
  4. Essere in buona fede. Il debito non deve essere “colpa” del consumatore, ma dipendere da cause sopravvenute a lui non imputabili. Sarà il giudice a fare questa valutazione. A tal proposito ti consiglio assolutamente di leggere l’articolo sulla meritevolezza del consumatore nell’ambito del sovraindebitamento.

Quali sono i vantaggi  di ricorrere al “Piano del Consumatore”

A differenza della proposta di accordo con i creditori, con il “PIANO DEL CONSUMATORE” non è richiesta l’adesione dei creditori: con questo strumento il debitore fa una proposta  al Tribunale che la valuta sulla base della convenienza e della “meritevolezza”del soggetto interessato.

La procedura

Nel dettaglio la procedura prevista dal Piano del Consumatore si compone di questi passaggi:

  1. Verificare tutti i dati e la documentazione presentata dal debitore;
  2. Procede quindi a redigere e attestare il “Piano del Consumatore”che deve essere conforme alle reali possibilità economiche del debitore;
  3. Una volta completato, il piano va depositato presso il Tribunale di residenza del debitore per ricevere il vaglio da parte del giudice;
  4. A questo punto viene fissata un’udienza in Tribunale, dove i creditori potranno fare le loro osservazioni e contestazioni .
  5. Spetta poi esclusivamente al Giudice la decisione finale sull’ammissibilità del piano del consumatore; se il giudice dovesse ritenere il piano fattibile e il consumatore meritevole, omologa l’accordo e, di conseguenza, ”tutte le procedure esecutive in capo al debitore (ipoteche , pignoramenti,  etc) verrebbero sospese”.

L’omologazione, quindi  l’approvazione, del Piano del Consumatore è un atto unilaterale del debitore, che non prevede che i creditori esprimano il proprio voto.

Le attività dei creditori

Il legislatore, tuttavia, ha lasciato ai creditori la possibilità di intervenire nel momento della formulazione delle eventuali contestazioni.

La manifestazione di volontà dei creditori è sostituita da una valutazione del giudice riguardo la fattibilità della proposta, l’assenza di atti in frode ai creditori e la meritevolezza del soggetto consumatore.

Il terzo comma dell’articolo 9 stabilisce, a garanzia dell’interesse dei creditori, che alla proposta venga allegata una relazione particolareggiata dell’organismo di composizione della crisi che indichi

  • le cause dell’indebitamento e la diligenza impiegata dal consumatore nell’assumere volontariamente le obbligazioni;
  • l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
  • il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;
  • l’indicazione dell’eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori.

La relazione, oltre a contenere una valutazione sul comportamento pregresso del consumatore, deve esprimere anche un giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della proposta, nonché sulla fattibilità e sulla probabile convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria.

il piano del consumatore deve essere conveniente, cioè assicurare ai creditori una soddisfazione maggiore di quella che avrebbero attraverso la procedura di liquidazione dei beni.

Conseguenze  dell’omologazione

Quando il “piano del consumatore”è omologato, i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive né azioni cautelari e non possono acquistare diritti di prelazione sul patrimonio del debitore.

I creditori con causa o titolo posteriori, all’approvazione del piano, non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano.

Il legislatore prevede che il piano cessi di diritto nel caso di mancato pagamento, entro novanta giorni dalle scadenze previste.

Il piano è altresì revocato se durante la procedura vengono compiuti dal soggetto debitore atti in frode nei confronti dei creditori.

Contattaci

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie. Maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi