Apprendistato Professionalizzante

Lo Studio Santalco offre consulenza per la progettazione e realizzazione della formazione prevista dal Nuovo testo unico dell’apprendistato D.Lgs. 167/2011 e dal D.Lgs. 81/2015 in materia di apprendistato professionalizzante, il quale definisce l’apprendistato un “contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla occupazione dei giovani”. Ciascun datore di lavoro è responsabile della formazione interna di tipo professionalizzante, nonché della formazione (interna o esterna) finalizzata all’acquisizione di competenze di base e trasversali; inoltre, così come previsto nelle Circolari n. 29 dell’11/11/2011 e n. 5 del 21/01/2013 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, “…in caso di inadempimento nell’erogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che sia tale da impedire la realizzazione delle attività formative, lo stesso datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento…”

Le tipologie di contratto previste:

  1. apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale (art.3): rivolto ai giovani di età compresa tra i 15 e i 25 anni che si apprestano ad assolvere l’obbligo di istruzione, che non hanno un diploma e devono ottenere una qualifica professionale, in tutti i settori di attività;
  2. apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere (art. 4): rivolto ai giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, che devono completare un iter formativo e professionale, assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati;
  3. apprendistato di alta formazione e ricerca (art.5): rivolto a coloro, di età compresa tra i 18 e i 29 anni, che aspirano ad un più alto livello di formazione nel campo della ricerca, del dottorato e del praticantato in studi professionali, assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati.

L’art. 7 prevede, inoltre, la possibilità di assumere i lavoratori in mobilità con un contratto di apprendistato, al fine di fornire una qualificazione o riqualificazione professionale.

I nostri servizi

I servizi offerti, in particolare, sono i seguenti:

  • definizione del Piano formativo individuale, sulla base di quanto stabilito dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali;
  • programmazione e calendarizzazione dei percorsi formativi;
  • predisposizione dei registri;
  • rilascio dichiarazioni di competenze annuali;
  • predisposizione del libretto formativo dell’apprendista se attivato;
  • predisposizione di tutta la documentazione per la richiesta di finanziamento della formazione esterna finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e trasversali in caso di pubblicazione di bandi da parte della Regione Sicilia.

Normativa

Il D.Lgs. n. 81/2015, che ha riformato la disciplina del contratto di apprendistato, in merito all’aspetto “formativo” del contratto di “Apprendistato professionalizzante” stabilisce che ciascun datore di lavoro è responsabile della formazione interna di tipo professionalizzante, nonché della formazione finalizzata all’acquisizione di competenze di base e trasversali laddove sia presente un’offerta formativa pubblica.

Il 2° comma dell’art. 44, in particolare, stabilisce che “Gli accordi interconfederali e i contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono, in ragione del tipo di qualificazione professionale ai fini contrattuali da conseguire, la durata e le modalità di erogazione della formazione per l’acquisizione delle relative competenze tecnico-professionali e specialistiche”, mentre il 3° comma, stabilisce che “La formazione di tipo professionalizzante, svolta sotto la responsabilità del datore di lavoro, è integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dalla offerta formativa pubblica, interna o esterna alla azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali …”.

La formazione relativa al contratto di apprendistato professionalizzante si compone pertanto di:

  1. una parte di formazione professionalizzante interna all’azienda, che deve essere effettuata sotto la responsabilità del datore di lavoro e nel rispetto delle seguenti caratteristiche organizzative:
    • svolta e organizzata secondo gli obiettivi e i contenuti previsti dal Piano formativo individuale;
    • verificabile nella sua esecuzione;
    • attestata nei confronti dell’apprendista;
    • garantita da un tutor o un referente aziendale;
    • impartita da soggetti e/o formatori interni o esterni all’impresa dotati di idonee professionalità;
    • svolta in luoghi idonei alla modalità di formazione e nel rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
  2. una parte di formazione esterna finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e trasversali che, definita e realizzata con il concorso pubblico nei limiti delle risorse disponibili, deve essere erogata da organismi accreditati dalla Regione Siciliana.

Sanzioni

Così come previsto nelle Circolari n. 29 dell’11/11/2011 e n. 5 del 21/01/2013 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, “…in caso di inadempimento nell’erogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che sia tale da impedire la realizzazione delle attività formative, lo stesso datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento…”

La Formazione e l’Apprendistato

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