Contratti assicurativi, bancari e finanziari

Ai sensi del Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa ad una controversia in materia di contratti bancari, finanziari e assicurativi è tenuto preliminarmente ad esperire il procedimento di mediazione di cui al medesimo D.Lgs. n. 28/2010 innanzi agli Organismi di mediazione accreditati di cui al registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

L’assicurazione è il contratto con cui una parte (assicuratore), dietro pagamento di una somma di denaro (premio) si obbliga a rivalere l’altra (assicurato), entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.

Il nostro ordinamento prevede due tipologie di assicurazione:

1. L’ assicurazione contro i danni copre i rischi cui sono esposti i diritti patrimoniali dell’assicurato oggetto del contratto, secondo il principio per cui l’indennizzo dovuto dall’assicuratore non può mai superare l’entità del danno sofferto dall’assicurato, rapportato al valore reale del bene perito o danneggiato al momento in cui si è verificato il sinistro. L’ipotesi più importante è costituita dall’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli o natanti di cui al D.Lgs. 209/2005 (Codice delle assicurazioni).

2. L’assicurazione sulla vita fa sì che l’assicurato, dietro pagamento di un premio, si garantisce una somma di denaro o una rendita per il caso in cui si verifichi un determinato evento attinente la vita umana (ad es., per il caso di morte). Se detto evento si avvera, l’assicuratore è tenuto a pagare la somma pattuita contrattualmente senza che il beneficiario sia tenuto a dimostrare di aver subito un danno. E’ valida ed efficace l’assicurazione sulla vita a favore di un terzo, con cui le parti stabiliscano che, alla morte dell’assicurato, l’indennità sia versata ad un terzo designato da colui che ha stipulato il contratto; in tale ipotesi è tuttavia necessario il consenso, da provarsi per iscritto, della persona sulla cui vita viene stipulata l’assicurazione.

Le opportunità offerte dalla mediazione civile nel settore assicurativo

Con il D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 è stata per la prima volta disciplinata in maniera organica con una normativa di carattere generale la materia di quel particolare metodo di risoluzione alternativa delle controversie (o, come si suole dire con acronimo derivato dall’espressione inglese, A.D.R. – alternative dispute resolution) noto come mediazione o conciliazione.

Il legislatore italiano ha in realtà inteso distinguere i due termini – cosa che la prassi internazionale non fa – assegnando ad ognuno di questi un significato peculiare: mediazione è l’attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa; conciliazione è il risultato sperato della mediazione: la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione stessa. Viene definita, pertanto, come mediazione la fase procedimentale e come conciliazione l’auspicato esito positivo della stessa.

Lo stesso decreto prevede come condizione di procedibilità per l’azione giudiziaria l’esperimento del tentativo di conciliazione. Pertanto, non è possibile iniziare o proseguire l’azione davanti all’autorità giudiziaria ordinaria ovvero proporre domanda di arbitrato senza aver prima esperito il tentativo di mediazione previsto dalla normativa in esame.

Prima di iniziare qualsiasi controversia in ambito assicurativo, compresa la RCA (quest’ultima a partire da marzo 2012), le Compagnie di assicurazione hanno previsto un numero significativo di procedimenti di mediazione. Questa circostanza costituisce insieme un’opportunità interessante per le Compagnie, per due motivi: 1. Grazie agli incentivi fiscali, in caso di successo nella conciliazione, il costo per le Compagnie è sostanzialmente azzerato.  2. Il costo del contenzioso verrà ridotto in maniera sostanziale, stando alle percentuali di successo molto elevate nei paese in cui è obbligatoria la mediazione (tra il 60 e l’80% di successo).

Le norme che regolano la materia della mediazione civile suscitano notevole interesse da parte di tutti gli operatori coinvolti nell’enorme numero di controversie riguardanti coperture assicurative. Ad esempio i tribunali più grandi, che contano un gran numero di posizioni aperte, hanno ben compreso come nuova normativa potrebbe contribuire a ridurre il numero di queste controversie, che potrebbero essere risolte certamente in modo più celere e con soddisfazione delle parti nella fase obbligatoria della mediazione prima – e soprattutto in via alternativa – che venga iniziata l’azione davanti all’autorità giudiziaria .

Il verbale dell’accordo che verrà raggiunto dalle parti nella conciliazione può quindi essere omologato con decreto del Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede l’organismo di mediazione (come previsto all’art.12 del Decreto 28) e “costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale”. L’art. 10 del decreto stabilisce peraltro che le informazioni acquisite nel corso del procedimento non possono essere utilizzate nel giudizio che abbia il medesimo oggetto della mediazione (dovere di riservatezza, inutilizzabilità delle informazioni e segreto professionale).

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